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Aiuti di Stato

Entro il 30 giugno occorre pubblicare i contributi pubblici

Le Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente. Questo significa che entro il 30 giugno 2024 occorre aggiornare il proprio sito web con l’elenco dei contributi pubblici avuti da gennaio a dicembre 2023.

Contributi pubblici: chi li deve pubblicare?

  • I soggetti iscritti al Registro delle Imprese devono pubblicare sul proprio sito, entro e non oltre il 30 giugno 2024, l’elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici ( sussidi, sovvenzioni, contributi sia in conto capitale, esercizio o conto interesse), vantaggi ( garanzie pubbliche su finanziamenti)   avuti nel corso del 2023 da
  • Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
  • Istituzioni Universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
  • Enti pubblici non economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
  • Agenzie fiscali

NOTA BENE: in caso di mancanza del sito internet aziendale, i soggetti devono provvedere alla pubblicazione dell’elenco dettagliato dei contributi pubblici sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono

La Claai Avellino mette a disposizione delle aziende iscritte, una  pagina  del sito www.claaiavellino.it  per la pubblicazione dell’elenco

L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro. 

Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a 10.000 euro non vige alcun obbligo.

Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione. 

Le sanzioni

Dal 1° gennaio 2020, in caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1% degli importi ricevuti con un importo mino di 2.000 euro, oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione. 

In caso di mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.

Le Aziende che hanno ricevuto contributi di Stato